La collaborazione volontaria ("Voluntary disclosure") 2019

Non dichiarare il patrimonio oltreconfine può costare caro

Noi aiutiamo a dichiarare il patrimonio all'estero

La sanatoria di capitali esteri

Dal 25 ottobre 2016 è nuovamente possibile dichiarare al fisco italiano i redditi e i patrimoni detenuti all´estero che finora non erano noti al fisco italiano.
 
In data 22 ottobre 2016 è stato infatti approvato il Decreto Legge n. 193/2016 che ha riproposto nel nostro ordinamento la procedura della collaborazione volontaria (cd. “voluntary disclosure”). L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria consente di sanare le pendenze per le imposte evase riguardo a redditi e patrimoni detenuti all’estero non fiscalmente dichiarati in Italia per le annualità ancora accertabili. 

La procedura di collaborazione volontaria venne introdotta in Italia per la prima volta nel 2014 con la legge n. 186/2014 e si è rivelata un successo per lo Stato italiano. Grazie a questa legge, nel 2015 più di 130.000 contribuenti italiani hanno colto l'occasione per regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano. Durante la prima edizione della collaborazione volontaria sono stati regolarizzati patrimoni esteri per un valore pari a 60 miliardi, producendo per lo  Stato italiano 4 miliardi di euro di maggiori entrate. Visto il successo della precedente edizione, lo Stato italiano offre nuovamente la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per quanto concerne i patrimoni detenuti all'estero.

Effetti

La procedura di collaborazione volontaria consente ai contribuenti di regolarizzare le seguenti violazioni:
  • l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi riferito ai patrimoni detenuti all´estero;
  • all’infedele (o omessa) dichiarazione dei redditi, con conseguente violazione degli obblighi dichiarativi ai fini dell'applicazione dell’IRPEF, delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali;
  • per imprenditori e liberi professionisti inoltre le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini dell'applicazione dell’IRAP, dell’IVA, delle ritenute e dei contributi previdenziali.

Sono soggetti a denuncia le seguenti attività:
  • conti correnti e libretti di risparmio;
  • deposito titoli e gestioni patrimoniali;
  • polizze vita;
  • quote societarie;
  • immobili;
  • finanziamenti;
  • il contenuto delle cassette di sicurezza (contanti, lingotti d'oro, opere d'arte, ecc.).

Con la collaborazione volontaria tutte le imposte sui redditi non tassati (per esempio interessi, dividendi, plusvalenze) più gli interessi legali dovranno essere corrisposti per le annualità ancora non prescritte. In cambio saranno applicate sanzioni amministrative in misura ridotta.

Condizioni d’accesso

La procedura di collaborazione volontaria è attivabile qualora nei confronti del contribuente non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria o dell’Autorità giudiziaria.

La procedura di collaborazione volontaria deve riguardare necessariamente tutte le attività detenute all’estero non note all’Agenzia delle Entrate. L’incompletezza della collaborazione volontaria comporta l’invalidità della stessa.

La collaborazione volontaria non è attivabile se nel 2015 il contribuente ha già presentato un’istanza di collaborazione volontaria.

Periodi di imposta definibili

La procedura di collaborazione volontaria è attivabile per quei periodi d'imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l´accertamento. Normalmente le annualità rilevanti sono quelle dal 2009 al 2015

In determinate circostanze i termini d’accertamento sono raddoppiati ex lege, come per esempio se i patrimoni sono detenuti in paesi considerati paradisi fiscali. A tal riguardo si specifica che la Svizzera, il Liechtenstein e Monte Carlo non sono considerati paradisi fiscali ai fini della procedura di collaborazione volontaria.

Termini

La procedura dovrà essere attivata entro il 31 luglio 2017. Siccome l'espletamento della procedura dura normalmente alcuni mesi, è raccomandabile attivarsi immediatamente per la sanatoria.

Procedura

La collaborazione volontaria parte con il reperimento della documentazione completa relativa alle attività estere e la predisposizione del calcolo per le somme da sanare. I redditi esteri dovranno essere riclassificati secondo la normativa italiana.

Successivamente verrà presentata all'Agenzia delle Entrate un’apposita istanza di accesso alla procedura e verrà trasmessa telematicamente la documentazione necessaria per ricostruire la consistenza e la provenienza degli investimenti e attività finanziarie detenute o costituite all’estero, un elenco dei redditi dagli stessi ritratti e del loro utilizzo nonché una relazione di accompagnamento nella quale il caso concreto viene spiegato dettagliatamente.

Il debito d'imposta deve esser pagato entro la data del 30 settembre 2017

L’Agenzia delle Entrate in seguito all'invio controllerà il calcolo e la documentazione trasmessa. In caso di un pagamento incompleto, verranno richieste le relative somme oltre al pagamento di una sanzione.

Le cassette di sicurezza dovranno essere aperte in presenza di un notaio e il contenuto dovrà essere depositato presso una banca o un fiduciario.

I costi della Voluntary disclosure

A causa della estrema varietà dei casi concreti, non è possibile quantificare forfettariamente i costi della procedura. La procedura della collaborazione volontaria prevede che vengano versate per intero le imposte sui redditi ritratti dalle attività detenute all’estero, con il beneficio delle sanzioni ridotte.

Nel caso di patrimoni detenuti da molto tempo all’estero il costo totale della collaborazione volontaria è tendenzialmente basso e oscilla mediamente tra il 5% e il 15% delle consistenze medie detenute all'estero. Nei casi di trasferimento di soldi all’estero in anni ancora accertabili il costo totale può aumentare notevolmente. 

È prevista la possibilità per le attività finanziarie la cui media delle consistenze non ecceda i 2 milioni di Euro, di determinare i redditi nella misura forfetaria del 5% calcolata in base alla consistenza di fine anno, a cui sarà applicabile l’aliquota sostitutiva del 27%. La convenienza del calcolo forfettario dovrà essere valutata individualmente caso per caso.

Reati penali

La procedura di collaborazione volontaria garantisce la non punibilità per i reati penal-tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000. 

A tal riguardo si ricorda che dal 2015 l'impiego, la sostituzione o il trasferimento in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, di denaro, beni o di altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto configurano il nuovo reato penale dell’autoriciclaggio. L'adesione al programma di collaborazione volontaria garantisce anche piena protezione dal reato di autoriciclaggio.

Perchè la voluntary disclosure è interessante

A livello internazionale l'evasione fiscale viene contrastata con sempre maggior successo dagli accordi stipulati dall'Italia per lo scambio di informazioni, che coinvolgono anche stati non UE come la Svizzera e il Liechtenstein. Grazie allo scambio automatico di informazioni, nei prossimi anni il fisco italiano verrà a conoscenza delle attività detenute all'estero. 

L'adesione alla procedura di collaborazione volontaria costituisce probabilmente l'ultima chiamata possibile per i contribuenti che ancora detengono all’estero patrimoni e attività finanziarie non dichiarate in Italia.

 

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